In merito alla normativa
Legge 164 del 14/04/1982 intitolata “Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso” e “Decreto legislativo 01/09/2011, n. 150 art 31 intitolato “ Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”
La L. 164/1982 , all’art 1, stabilisce che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”
Riguardo alle “intervenute modificazioni dei caratteri sessuali” richiamate dalla norma, va precisato che non è più necessario sottoporsi ad interventi chirurgici di modifica dei caratteri sessuali primari.
Come anche chiarito, dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 221 del 2015, il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali.
Conseguentemente, se in aggiunta alla rettificazione del sesso, desiderate sottoporVi ad interventi chirurgici, dovrete, nella domanda da presentare in Tribunale, indicare questa necessità e chiedere di essere autorizzati in tal senso, come espressamente previsto dalla L. 164/1982 all’art 3 (“Il tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza”) e analogamente D.Lgs. n. 150/2011 all’art. 31, comma 4, (“Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”)