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COMPRENSIONE E INCLUSIONE 

La mia sensibilità personale e professionale, da molti anni, mi accompagna nel trattare diritti familiari e personali.

Avere, poi, un figlio transgender certamente mi ha ulteriormente sensibilizzato e arricchito.

Capisco l’estrema importanza di ottenere la rettificazione di sesso ed il cambio del nome, e, per questo, metto al servizio delle persone transgender tutta la mia esperienza e un profondo impegno, fornendo assistenza legale, anche tramite il patrocinio a spese dello Stato.

Avv. Barbara Novo

Rettificazione di sesso

Esercita un Tuo diritto e  formalizza la Tua identità.

NORMATIVA 
 

Legge n. 164/1982 

Dlgs n. 150/2011, art 31

GRATUITO PATROCINIO

 

Verifica il tuo reddito. Potresti non dover pagare nemmeno un centesimo.

DOCUMENTAZIONE

 

​Le norme non stabiliscono quali documenti presentare tuttavia è possibile fornire un elenco

ITER E TEMPISTICHE

Il procedimento si svolge davanti al Tribunale e si conclude in tempi non facilmente prevedibili

CON LA SENTENZA 

 

  • affermi il tuo genere

  • cambi il nome anagrafico

  • eventualmente puoi sottoporti ad interventi chirurgici

ALTRE INFO UTILI
che ti suggeriamo di leggere...

IN MERITO ALLA NORMATIVA...

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Legge 164 del 14/04/1982 intitolata “Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso” e “Decreto legislativo 01/09/2011, n. 150 art 31 intitolato “ Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”

La L. 164/1982 , all’art 1, stabilisce che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”

Riguardo alle “intervenute modificazioni dei caratteri sessuali” richiamate dalla norma, va precisato che non è più necessario sottoporsi ad interventi chirurgici di modifica dei caratteri sessuali primari.

Come anche chiarito, dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 221 del 2015, il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali.  

Conseguentemente, se in aggiunta alla rettificazione del sesso, desiderate sottoporVi ad interventi chirurgici,  dovrete, nella domanda da presentare in Tribunale, indicare  questa necessità e chiedere di essere autorizzati in tal senso, come espressamente previsto dalla L. 164/1982 all’art 3 (“Il tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza”) e analogamente  D.Lgs. n. 150/2011 all’art. 31, comma 4, (“Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”)

Ancora normativa
Ancora gratuito

IN MERITO AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO...

​

Entro il limite di reddito annuo di euro 12.838,01*, avrete diritto al patrocinio a spese dello Stato. Ciò significa che non dovrete pagare nessuna spesa ed i miei compensi verranno pagati dallo Stato.

​

*Il reddito degli altri componenti il vostro nucleo familiare, non viene considerato.

Ancora DOC

IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE...

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Si consiglia di munirsi dei seguenti documenti:

  • atto integrale di nascita;

  • certificato di residenza e stato di famiglia;

  • relazione psicologica di incongruenza di genere nonché la documentazione attestante il percorso di affermazione di genere, da cui si evince la volontàÌ€ irreversibile del soggetto, relazione endocrinologica di avvio della terapia ormonale;

  • eventuale visita chirurgica

Ancora ITER

IN MERITO ALL'ITER ED ALLE TEMPISTICHE...

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Il Tribunale competente è quello dell’attuale residenza o dell’ultima residenza, nell’ipotesi di cittadino italiano residente all’estero.

I tempi non sono facilmente prevedibili poiché vi sono diverse variabili. Dipendono dal carico giudiziario, dalla scelta del Giudice di convocare in udienza il richiedente  e/o nominare un CTU (consulente tecnico d’ufficio) affinché accerti se le condizioni psicosessuali giustifichino la richiesta di rettificazione di attribuzione di sesso e, in caso di risposta positiva, di indicare quale o quali interventi chirurgici sia appropriato eseguire nel caso di specie, ove richiesti. Il C.T.U. effettua alcuni incontri con la persona che ha richiesto la rettificazione e svolge una serie di indagini per rispondere ai quesiti posti dal giudice. Entro il termine stabilito dal giudice, il il C.T.U. prepara una relazione. La persona che ha richiesto la rettificazione, al momento della nomina del consulente tecnico d’ufficio, può a sua volta scegliere un proprio consulente tecnico di parte.

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Ancora SENTENZA

IN MERITO ALLA SENTENZA...

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Il procedimento si conclude con sentenza la quale non ha effetto per il passato, ma produce i suoi effetti solo dal momento del passaggio in giudicato.

Il passaggio in giudicato si avrà trascorsi 6 mesi dalla pronuncia o entro 30 dalla notifica se la sentenza non viene impugnata.

Ancora ALTRE INFO

IN MERITO ALLE ALTRE INFORMAZIONI UTILI...

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In caso di matrimonio o unione civile:

Passata in giudicato, la sentenza determina il divorzio per le persone unite in matrimonio nonché lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso a meno che prima che il  Tribunale non abbia deciso la causa, la persona che ha proposto la domanda e il coniuge possono tuttavia, con dichiarazione congiunta resa personalmente in udienza, esprimere la volontà di costituire un’unione civile tra persone dello stesso sesso, effettuando anche le eventuali dichiarazioni riguardanti la scelta del cognome ed il regime patrimoniale. In questo caso, il Tribunale con la sentenza ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di celebrazione del matrimonio, o di trascrizione se avvenuto all'estero, di iscrivere l'unione civile nel registro delle unioni civili e di annotare le eventuali dichiarazioni rese dalle parti relative alla scelta del cognome ed al regime patrimoniale.

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